PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti, un decreto legislativo che preveda la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, reimmatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la loro classificazione in una apposita categoria, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione della documentazione originaria inerente i veicoli medesimi.
      2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli di interesse storico e collezionistico non è richiesta l'iscrizione del proprietario ad alcuna associazione riconosciuta.
      3. I comuni possono prevedere apposite aree di sosta per i veicoli di interesse storico e collezionistico nonché la circolazione degli stessi durante le iniziative denominate «domeniche ecologiche».